Articolo 1.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo).

        1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative umanitarie o di emergenza, ovvero destinate


        (*) Si veda, altresì, l'errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2006.
 

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al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.
        2. Restano fermi gli interventi di protezione civile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, finalizzati ad assicurare il soccorso alla popolazione, nonché l'applicabilità dell'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.